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CSM e part-time in magistratura
Il 3.7.2013 il CSM ha approvato una
delibera in risposta ad un quesito formulato da un magistrato
che chiedeva in suo favore l'applicazione del c.d. part-time. La
richiedente, madre di una figlia di pochi mesi, ha rappresentato,
quale possibile soluzione, la sua esclusione dalle assegnazioni dei
procedimenti monocratici in modo tale da tenere due udienze,
anziché tre la settimana, ottenendo così un esonero dal carico di
lavoro ordinario del 30%, senza pregiudizio per la funzionalità
dell'attività giudiziaria.
L'articolata decisione del CSM ha concluso nel senso di ritenere
inapplicabile, allo stato delle norme, il regime richiesto, ma ha
aperto il varco a possibili soluzioni legislative che riconoscano
la possibilità di ridurre il carico di lavoro, in presenza di
determinate condizioni soggettive, attraverso lo strumento del
part-time verticale e cioè in quota fissa, attraverso la previsione
di una prestazione professionale resa in alcuni giorni settimanali
in percentuale fissa minore a quella normale (es.2
udienze su 4 a settimana), in una correlata opera di
riparametrazione pro rata temporis di tutti i diritti connessi al
rapporto di impiego (stipendio, ferie, ecc) .
La decisione assunta appare interessante perché esamina la natura
e le caratteristiche del lavoro di magistrato, che non comporta un
orario di lavoro predeterminato.
Le peculiarità del rapporto di lavoro del magistrato non hanno
consentito peraltro di ritenere direttamente applicabili da parte
del C.S.M. disposizioni e principi desumibili dalla normativa
comunitaria pure richiamata nel quesito.
La delibera esamina poi il profilo degli esoneri: per la
magistratura essi sono puntualmente disciplinati per fattispecie
specifiche ricorrendo le quali il magistrato non presta - perchè,
appunto, esonerato - parte o tutta la propria prestazione di lavoro
giudiziario, cosa che non ricorre nel caso di rientro dalla
maternità. Peraltro, la nota circolare del 1996 prevede che il
magistrato che ritorna in servizio dopo dalla maternità sia messo
in condizioni di organizzare il proprio ufficio con l'assegnazione
di affari che comportano una minore presenza esterna, senza che
questo si traduca in una riduzione quantitativa degli affari
giudiziari. In altre parole, tale circolare consente al magistrato
che riprende il servizio dopo il congedo per maternità di meglio
lavorare per un dato periodo con l'assegnazione di affari che
comportano minori impegni esterni e minore presenza in ufficio, in
ragione della particolare situazione in cui il magistrato stesso si
trova, ma esclude espressamente la possibile riduzione della
quantità del lavoro, che deve invece rimanere pari a quello degli
altri magistrati dell'ufficio.
Benchè l'esonero dall'attività giudiziaria sia previsto in plurime
fattispecie con normazione secondaria ( non essendo obbligatoria la
previsione della norma primaria: si veda, per esempio, la
possibilità di esonero prevista quando si assolvono incarichi di
autogoverno della magistratura), nel caso di specie non è
parsa possibile una proposta di modifica della circolare sulle
tabelle degli uffici giudiziari: ciò in quanto un punto fermo del
ragionamento della disciplina sugli esoneri è che questi si
concedono solo perchè il magistrato è chiamato a prestare altra e
corrispondente attività giudiziaria, che l'esonero dunque
compensa.
Diversamente ragionando, si porrebbe, peraltro, anche il problema
della corresponsione di identica retribuzione a prestazioni non
eguali e in casi non disciplinati da norme primarie.
Per tali motivi, dunque, si è ritenuto che le esigenze di tutela
della persona, in correlazione con i doveri di assistenza familiare
e di solidarietà sociale, meritevoli di protezione in forza del
dettato costituzionale, potrebbero trovare nella flessibilità
propria del part-time una forma specifica di garanzia. In questo
senso il Consiglio ha lasciato aperta la riflessione alla
prospettiva di una possibile riforma legislativa, pur con i
necessari e delicati interventi di riassetto delle piante organiche
e di rimodulazione della gestione delle risorse per soddisfare
alcune rilevanti esigenze del magistrato, meritevoli di specifica
protezione e senza pregiudizio per l'amministrazione della
giustizia.
Il testo della citata delibera è consultabile qui