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Documento in materia di intercettazioni
Gli esiti dei lavori del Convegno
organizzato dalla Segreteria Distrettuale di Unità per la
Costituzione, tenutosi a Milano in data 9 marzo 2018, in materia di
nuova disciplina in tema di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni introdotta dal D.Lvo 29 dicembre 2017 n. 216, ci
inducono a formulare una serie di riflessioni.
Non è in discussione il principio
ispiratore della riforma, secondo cui le indagini giudiziarie e, in
particolare, le intercettazioni telefoniche e tra presenti non
devono costituire l'occasione per diffondere pubblicamente
informazioni personali, dati sensibili o riservati riferibili agli
indagati o ai terzi estranei alle indagini, con lesione del diritto
alla riservatezza.
Sono in discussione, invece, le
concrete modalità attuative della relativa disciplina, al punto che
i Procuratori della Repubblica intervenuti al Convegno hanno
pressochè unanimemente chiesto un differimento dell'entrata in
vigore della nuova normativa.
La mancata fornitura degli archivi
informatici agli uffici, l'assenza di software gestionali adeguati,
le difficoltà logistiche nel reperire idonei spazi dove installare
gli archivi, la necessità di chiarire le modalità di archiviazione
delle conversazioni e quelle di accesso da parte degli
avvocati, ostano all' attuazione della normativa nei termini
dalla stessa prefissati.
E' stata, altresì, evidenziata la
sostanziale impossibilità di controllo sull'operato della PG
delegata agli ascolti nella fase della procedura di selezione delle
conversazioni irrilevanti, che viene rimessa alla totale
discrezionalità della Polizia Giudiziaria, senza la possibilità di
un effettivo controllo da parte del Pubblico Ministero prima,
nonché del Giudice e della difesa nelle fasi successive, in
mancanza di qualsivoglia verbalizzazione delle identità dei
conversanti e dei temi oggetto delle conversazioni.
Sempre in materia di conversazioni
irrilevanti, è emerso che la procedura del decreto motivato del PM,
necessario in caso di annotazione della PG che segnali dubbi circa
la rilevanza o meno delle conversazioni, risulti francamente
macchinosa, pur essendo stata sostenuta la rilevanza della
tracciabilità del dato.
E' stato unanimemente sottolineato
la mortificazione del diritto di difesa nei procedimenti con
intercettazioni, vista la sostanziale irrealizzabilità
dell'effettivo ascolto delle conversazioni irrilevanti direttamente
dall'archivio cd. "riservato" che, quand'anche riuscisse ad essere
assicurato dal Procuratore della Repubblica rimarrebbe, comunque,
appannaggio esclusivo degli indagati che possano permettersi
adeguate strutture difensive.
Ferma restando la tutela del
diritto di riservatezza dei terzi, è stata, infine, rilevata una
significativa compressione dei diritti/doveri di informazione che
competono alla stampa, alla quale sarà precluso l'accesso ad
informazioni che, pur irrilevanti penalmente, potrebbero essere di
interesse pubblico, con forte compromissione della libertà di
informazione dei giornalisti e del correlativo diritto dei
cittadini ad essere informati.
Alla luce di tutte le
considerazioni che precedono, riteniamo meriti di essere
attentamente valutata l'istanza di differimento dell'entrata in
vigore della nuova normativa.
La Segreteria
Distrettuale
Alessandra Cerreti, Cristina
Marzagalli, Paola Ortolan