Richiesta di apertura pratica avente ad oggetto: Elaborazione di una circolare per attenuare la portata del divieto di utilizzo per le funzioni monocratiche penali, dettato dall'art 13, comma 2, D.Lgs.160/2006, dei magistrati ordinari di tribunale assegnatari della prima sede nominati con D.M.2.10.2012
Cari Colleghi,
alleghiamo a seguire la richiesta
di apertura pratica proposta per accelerare la prima valutazione
per i colleghi del DM 8.6.12.Ciò consentirà di programmare il
lavoro negli uffici giudiziari per tempo, affidando ai magistrati
da subito le piene funzioni monocratiche penali . Cari
Saluti,
Francesco Cananzi, Massimo
Forciniti, Luca Palamara, Maria Rosaria San Giorgio, Saro
Spina
Al Consiglio Superiore della
Magistratura
Comitato di Presidenza - sede -
Oggetto: richiesta di apertura
pratica avente ad oggetto "Elaborazione di una circolare per
attenuare la portata del divieto di utilizzo per le funzioni
monocratiche penali, dettato dall'art 13, comma 2, D.Lgs.160/2006,
dei magistrati ordinari di tribunale assegnatari della prima sede
nominati con D.M.2.10.2012
L'art. 13 comma 2, D. Lgs 160/2006
come modificato prevede: "ì magistrati ordinari al termine del
tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550
c.p.p.. le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di
giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento
della prima valutazione di professionalità".
Orbene molti uffici di piccole dimensione, ci si riferisce a
quegli uffici per niente ambiti, hanno fatto ilpieno nell'organico
con magistrati di prima nomina (da ultimo il D.M, 8.6.2012). Tali
magistrati a giugno 2016 matureranno il tempo dì esercizio utile a
conseguire la prima valutazione di professionalità, necessaria allo
svolgimento delle funzioni monocratiche penali.
Siamo memori di analoga e positiva iniziativa assunta nel corso
dell'anno 2011 e culminata nella adozione della risoluzione
consiliare del 20 aprile 2011 (contingente di M.O.T. nominati con
D.M. 6.12.2007 pari a 322 unità, coincidenza di date tra
maturazione del quadriennio c conseguimento della prima valutazione
dì professionalità, dicembre 2011), così come per i M.O.T. nominati
con D.M. 2.10.2009, non anche per quelli del DM 5.8.2010, ragione
per cui si sono creati non pochi problemi negli uffici della
tipologia indicata in premessa. Ed allora è facile ipotizzare che,
dal tempo di maturazione dei diritti al momento del conseguimento
del provvedimento finale, possono decorrere anche tempi superiori
all'anno. E' di tutta evidenza che in certi uffici l'utilizzo di
magistrati nel settore monocratico penale anche qualche giorno
prima può risolvere problematiche di non poco momento con ricadute
sulla durata dei processi.
Di talché è auspicabile che sia disciplinata una specifica
procedura, facendo tesoro delle pregresse esperienze richiamate, a
livello di normativa secondaria con collaborazione di Quarta e
Settima Commissione, tale da consentire un immediato utilizzo di
magistrati di prima nomina sin dal giorno della maturazione del
diritto al conseguimento della prima valutazione professionalità.
La Quarta Commissione dovrebbe dare precedenza assoluta alle
pratiche relative a tali magistrati, magari anticipando i tempi
procedimentali ed allertando dirigenti degli uffici e Consigli
Giudiziari . La Settima Commissione dovrebbe invitare i capi
degli uffici a predisporre in tempo utile variazioni tabellari,
ipotizzando una formula di immediata esecutività, che prevedano
l'utilizzo dei predetti magistrati anche nel settore monocratico
penale.
Gli interventi di normazione secondaria sopra prospettati
rappresenterebbero l'ennesima riprova delle tante iniziative
consiliari finalizzate a migliorare il servizio giustizia,
assegnando ai circondari giudiziari in sofferenza, non soltanto
pubblici ministeri, ma soprattutto giudici pienamente legittimati
all'esercizio delle funzioni monocratiche penali.
Sul tema è infatti intervenuta la legge 187/2011 che, stavolta con
disposizione di portata generale, ha modificato l'art. 13 del d.lgs
160/2006 per consentire ai magistrati ordinari al termine del
tirocinio (e dunque in fase di prima nomina) di svolgere pienamente
le funzioni requirenti. A tali magistrati restano dunque precluse
le sole funzioni giudicanti monocratiche penali (salvo per i casi
di citazione diretta a giudizio a norma dell'art. 550 c.p.p.) e di
giudice delle indagini preliminari. L'accesso a tali funzioni sarà
infatti possibile solo dopo il conseguimento della prima verifica
di professionalità.
Depositata il 19.10.2015